Buoni postali, riconosciuti oltre 20 mila euro


Pubblicato il 18 Dicembre 2020

Vittoria di Confconsumatori per una risparmiatrice catanese. I buoni erano ancora in vecchie lire. L’ABF siciliano: «Vanno corrisposti gli interessi dal 21° al 30° anno secondo i tassi di rendimento stampati nel buono»

(nella foto l’avv. Carmelo Calì).

Catania, 18 dicembre 2020Un importante vittoria è stata registrata da Confconsumatori in materia di buoni postali fruttiferi a Catania, del valore di oltre 20 mila euro. Ai titoli, di scadenza trentennale, era stato applicato un calcolo non corretto degli interessi. L’Arbitro Bancario e Finanziario, oltre ad accogliere il ricorso presentato dall’associazione, ha fatto giurisprudenza anche su alcune eccezioni avanzate da Poste Italiane.

I FATTI -Una signora di Catania era titolare di quattro buoni postali fruttiferi trentennali appartenenti alla serie Q/Pacquistati negli anni1986-87, quando ancora erano in corso di validità le lire. Due di questi titoli corrispondevano, ciascuno, a un milione del vecchio conio, mentre gli altri due a due milioni di lire ciascuno. Al momento dell’incasso, la risparmiatrice si era accorta che l’intermediario le aveva liquidato una somma inferiore a quella che le sarebbe dovuta spettare in virtù delle condizioni di rimborso applicabili. La risparmiatrice catanese si era così rivolta a Confconsumatori per essere assistita nella proceduta di reclamo a Poste Italiane.

Nel caso di specie, i buoni, nella parte anteriore, erano stati individuati dall’ufficio competente, mediante timbratura in basso a destra, con la serie “Q/P. Sul retro dei titoli, però, era stata apposta la stampigliatura della misura dei nuovi tassi da applicare sino al 20° anno successivo a quello di emissione. Quindi, non risultava in alcun modo modificata la previsione prestampata relativa al calcolo degli interessi dal 21° anno fino al 31 dicembre del 31° anno successivo a quello di emissione dei buoni.

IL RICORSO – Dopo l’invio del reclamo e il silenzio di Poste Italiane, Confconsumatori ha avviato la procedura di ricorso davanti all’ABF. Quest’Ultimo, Collegio di Palermo (Maugeri Presidente, Santangeli Relatore) con la decisione del 15 dicembre, ha accolto il ricorso e ha riconosciuto il diritto della risparmiatrice ad avere corrisposti gli interessi maturati secondo quando riportato sul retro dei buoni nel periodo compreso dal 21° esimo al 30° esimo anno dalla data di emissione. In virtù del ricalcolo che Poste Italiane dovrà effettuare, alla risparmiatrice dovrà essere riconosciuta una differenza di ben 20.600 euro al lordo delle ritenute fiscali.

«L’Arbitro – hanno dichiarato gli avvocati Maurizio Mariani che ha curato la procedura (interamente on line) e Carmelo Calì, presidente di Confconsumatori Sicilia- cui la risparmiatrice si era rivolta, costituisce uno strumento agile ed economico soprattutto per i piccoli risparmiatori che spesso incappano nei guadi dei buoni fruttiferi postali».

LE ECCEZIONI – Oltre ad aver riconosciuto il diritto al ricalcolo del rendimento dei buoni della risparmiatrice, relativo al 3° decennio, l’ABF ha anche superato le eccezioni, che Poste Italiane é solita riproporre, di inammissibilità per incompetenza temporale e per materia. Nello specifico, tali eccezioni riguardano:

  • L’esclusione della competenza dell’ABF per fatti o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009, per il quale il Collegio ha rilevato che detto limite temporale riguarda vizi genetici del rapporto, mentre nel caso di specie si verte sugli effetti del negozio, e cioè i frutti, successivi al predetto limite;

La negazione ai buoni postali fruttiferi della qualifica di “strumenti finanziari”, e in via derivata di “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell’applicazione del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Il Collegio ha fatto rilevare che per orientamento costante la materia del risparmio rientra a pieno titolo nella competenza dell’Abf.

 


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