CONDANNATO IL POLIZIOTTO CHE HA CALUNNIATO IL TITOLARE DI UN BAR DI ACIREALE


Pubblicato il 03 Settembre 2018

Il fatto riguarda l’increscioso episodio avvenuto il 18/2/2012 ad Acireale, allorquando, durante i festeggiamenti del carnevale, all’interno del Bar del Signor TORRE Paolo Rino, l’Agente Scelto della Polizia di Stato, RAPISARDA Rosario, poneva in essere una condotta calunniosa, incolpando il titolare dell’esercizio commerciale, pur sapendolo innocente, dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni aggravate.

Il TORRE, a causa di quanto falsamente dichiarato dal RAPISARDA Rosario, veniva picchiato e malmenato presso i locali del Commissariato di Acireale da altri due colleghi, riportando lesioni guaribili in giorni dieci. Di fronte a tali gravissimi fatti il TORRE è stato costretto a sporgere denuncia-querela per il reato di calunnia aggravata nei confronti del RAPISARDA Rosario, che per il reato di lesioni nei confronti di altri due Poliziotti, BRISCHETTO Giovanni e PARATORE Aurelio. In un primo momento la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania (nella persona del Dott. Andrea BONOMO),  in data 14/6/2013 chiedeva che il procedimento di calunnia aggravata a carico del RAPISARDA Rosario venisse archiviato per infondatezza della notizia criminis. A seguito di un successivo esposto presentato dal TORRE, difeso dall’Avv. Giuseppe Lipera, ed indirizzato a diverse Autorità Giudiziarie ed Istituzionali, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania (in persona dell’Avvocato Generale Dott. Salvatore SCALIA), disponeva il 29/10/2013 l’avocazione delle indagini preliminari nei confronti del RAPISARDA Rosario, del BRISCHETTO Giovanni e PARATORE Aurelio. L’Avvocato Generale, all’epoca Dott. Salvatore SCALIA, sulla scorta delle indicazioni suggerite nell’esposto dal TORRE, ha condotto ulteriori indagini che sono servite a meglio inquadrare i particolari della vicenda e a richiedere il rinvio a giudizio di tutti i poliziotti coinvolti. La Procura Generale, sulla base di alcune dichiarazioni rese dall’Agente RAPISARDA Rosario, in particolare sulla circostanza che sarebbe stato oltraggiato e che non gli venivano forniti i documenti d’identità, ha chiesto il rinvio a giudizio del titolare del bar e della di lui moglie, quest’ultima solo per non avere dato le indicazioni sulla propria identità personale. Dopo un lungo dibattimento oggi il Tribunale Penale di Catania, Terza Sezione, in composizione Monocratica, Dott.ssa Anna Maria Cristaldi, dopo la lunga e circostanziata requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Sabina Gambino, che aveva chiesto la condanna degli imputati, e dopo avere ascoltato le arringhe finali della parte civile costituita, TORRE Paolo Rino, difeso dall’Avv. Giuseppe Lipera, e dei difensori degli imputati, rispettivamente l’Avv. Lipera Giuseppe per TORRE PAOLO Rino, l’Avv. Giuseppe Lipera e Avv. Grazia Coco per la Signora SANTONOCITO Patrizia, all’Avv. Vincenzo Mellia e dall’Avv. Giuseppe Lo Faro per il Poliziotto RAPISARDA Rosario, l’Avv. Riccardo Musumeci per Aurelio PARATORE e l’Avv. Fabrizio Seminara per BRISCHETTO, ha emesso sentenza con cui ha dichiarato colpevole il RAPISARDA Rosario per il reato di calunnia e falso, condannandolo alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti dal titolare del bar che dovranno essere liquidati dal giudice civile. Non è comparsa l’Avvocatura della Stato di Catania che nel giudizio patrocinava il Ministero dell’Interno. Il Giudice monocratico ancora ha assolto con formula piena, perché il fatto non sussiste, il TORRE Rino dall’imputazione di oltraggio e nonché il medesimo e la moglie, SANTONOCITO Patrizia dall’accusa di non avere fornito le proprie generalità al RAPISARDA Rosario, nonostante per la prima contestazione il P.G. Dott.ssa Sabina GAMBINO aveva richiesto la pena di mesi sei di reclusione mentre per la seconda non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Infine, il Tribunale, ha ritenuto di assolvere dal reato di lesioni sia il BRISCHETTO che il PARATORE “per insufficienza di prove”, ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p.. Sul punto l’Avv. Giuseppe Lipera dichiara “di essere soddisfatto della pronuncia del giudice, anche se aspetterà 60 giorni per il deposito delle motivazioni, per comprendere le ragioni che hanno spinto il Tribunale ad assolvere per il reato di lesioni i due poliziotti appartenenti al Commissariato di Acireale, stante che il TORRE Rino Paolo quella tragica sera del 18/2/2012 è stato picchiato, come da referto rilasciato dal Pronto soccorso”. Ed ancora l’Avv. Lipera aggiunge “auspico che la Procura Generale di Catania, che in sede di requisitoria ha richiesto la condanna degli altri due poliziotti, proponga appello solo al fine di ristabilire la verità”.


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