Riportiamo qui di seguito alcuni dati di riflessione sulla figura -che riscuote ancora ampi consensi nell’Italia democratica, anche in quella dell’ “alternativa”- del direttore responsabile di un giornale. Un pezzo di storia dell’Italia reale, che malgrado lo scorrere del tempo, conserva alcuni suoi tratti culturali di pregio. Ad ognuno la sua eredità, Marco Benanti (ienesicule).
http://www.secoloditalia.it/2015/01/3-gennaio-1925-90-anni-fa-storico-discorso-mussolini-matteotti/
“Il 3 gennaio 1925 è ricordato come il giorno in cui il fascismo divenne dittatura. Ovviamente non è così. Il celebre discorso che Mussolini tenne alla Camera assumendo su di sé la piena responsabilità dell’omicidio Matteotti, del quale era del tutto all’oscuro, come tre processi dimostrarono, andava in verità in senso contrario, ossia verso una pacificazione nazionale che era ancora ben lungi dall’essere compiuta. L’anno precedente, il 1924, la lista fascista, contrapposta a quella delle sinistre, aveva stravinto le elezioni con il 64 per cento dei voti. Il deputato socialista Giacomo Matteotti aveva messo in dubbio la legittimità di quelle elezioni, per i disordini che ne avevano contraddistinto la campagna elettorale. Tali disordini, secondo i socialisti, avevano favorito il fascismo anziché il contrario. I socialcomunisti però non potevano certo aver dimenticato il famigerato “biennio rosso”, quando la prevaricazione e la violenza erano le uniche armi dei comunisti. Nel 1924 il clima era cambiato di poco, come lo stesso Mussolini ricordò, dati alla mano, in quel discorso di 90 anni fa. Undici fascisti uccisi da avversari politici, migliaia i feriti, violenze continue, certo, da entrambe le parti.
E poi il gravissimo omicidio del deputato Matteotti, che fu sequestrato e ucciso il 10 giugno 1924 da fascisti della polizia politica. Secondo ciò che emerse dai processi, Matteotti, deputato alla sua terza legislatura, fu rapito e trascinato su un’auto, e mentre si divincolava per liberarsi, uno dei fascisti lo accoltellò sotto l’ascella e al torace provocandone la morte. Poi ne seppellirono il corpo in fretta e furia in un bosco in comune di Riano, a pochi chilometri da Roma. Per scavare la fossa utilizzarono il cric dell’auto, e nel processo l’avvocato difensore Roberto Farinacciinterpretò questa circostanza come una chiara mancanza di premeditazione: infatti, se avessero programmato l’omicidio, avrebbero almeno portato una pala. E in effetti gli assassini furono condannati per omicidio preterintenzionale. Mussolini, informato dell’omicidio l’11 giugno, interpretò subito lo sdegno e la commozione del governo e del parlamento. Il corpo di Matteotti fu ritrovato per caso da un uomo con un cane il 16 agosto. Mussolini ordinò a Federzoni, ministro dell’Interno, di far celebrare i funerali di Stato a Fratta Polesine, paese del quale il deputato socialista era originario. Quello che successe dopo è storia nota: l’Aventino, ossia l’uscita dell’opposizione dall’aula, i mesi di violente tensioni di piazza, le riforme fasciste tra cui, pensate un po’, quella sull’obbligo per i giornali di avere un direttore responsabile……”
———————————————————————————————————-Legge 31 dicembre 1925, n. 2307 Disposizioni sulla stampa periodica (GU n. 003 del 05/01/1926) VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D’ITALIA IL SENATO E LA CAMERA DEI DEPUTATI HANNO APPROVATO; NOI ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:
Art. 1. Ogni giornale o altra pubblicazione periodica deve avere un direttore responsabile.
Qualora il direttore sia senatore o deputato, il responsabile dovrà essere uno dei principali redattori ordinari del giornale o della pubblicazione periodica.
Il direttore o il redattore responsabile deve essere iscritto nell’albo professionale dei giornalisti.
Il direttore o redattore responsabile deve ottenere il riconoscimento del procuratore generale presso la corte di appello, nella cui giurisdizione è stampato il giornale o la pubblicazione periodica.
Il procuratore generale può negare o revocare il riconoscimento a coloro che siano stati condannati due volte per delitti commessi a mezzo della stampa.
Il provvedimento del procuratore generale che nega o revoca il riconoscimento è motivato; e contro di esso si può ricorrere al Ministro per la Giustizia, contro il provvedimento del Ministro è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato per motivi di legittimità.
Art. 2. La pubblicazione del giornale o del periodico non può aver luogo fino a quando non sia intervenuto il provvedimento del Procuratore Generale che ne riconosce il responsabile.
Il giornale o il periodico che venga pubblicato prima che sia riconosciuto il responsabile deve essere sequestrato.
Art. 3. Contemporaneamente alla domanda per il riconoscimento del responsabile lo stampatore del giornale o del periodico e l’editore debbono presentare al procuratore generale una dichiarazione contenente le generalità di tutti i proprietari del giornale o del periodico, il loro domicilio e la loro residenza.
Se la proprietà del giornale sia di una società regolarmente costituita deve essere allegata copia dell’atto di costituzione e debbono essere indicate le persone che compongono il Consiglio di Amministrazione della società o che ne hanno la rappresentanza.
Se si tratti di una società di fatto la dichiarazione deve contenere la indicazione, nei modi di cui alla prima parte del presente articolo, di tutti i componenti la società.
La dichiarazione prescritta dal presente articolo deve essere rinnovata ogni anno, nei primi 15 del mese di gennaio ed in ogni caso di variazione, entro 15 giorni da quello in cui siasi verificato il fatto che dà luogo alla variazione, nei modi e con le forme che verranno stabilite dal regolamento.
Art. 4. I proprietari del giornale sono civilmente responsabili in solido fra loro e con l’editore per il pagamento delle somme dovute per riparazione o risarcimento di danni o per le spese del procedimento in dipendenza di condanne pronunciate per i reati commessi a mezzo della stampa. Art. 5. Le macchine, i caratteri e gli altri oggetti della tipografia in cui viene stampato il giornale o il periodico costituiscono garanzia secondo le norme del titolo 3/a, cap. 2/a, libro IV del Codice di Procedura Penale per il pagamento delle somme dovute per riparazione o risarcimento di danni e per le spese processuali in dipendenza di condanne pronunziate per reati commessi a mezzo della stampa, salvo gli eventuali privilegi derivanti dal contratto di lavoro fra editori e giornalisti. In luogo della garanzia suddetta i proprietari del giornale o del periodico possono depositare una cauzione che sarà determinata caso per caso ed al principio di ogni anno dal Presidente del Tribunale nella giurisdizione il giornale o il periodico viene pubblicato, considerata la natura, l’importanza e la diffusione della pubblicazione.
Art. 6. Salve le norme da emanarsi con regolamento per quanto concerne la esecuzione delle disposizioni dell’art. 3 ove, per i giornali o gli scritti periodici attualmente esistenti, occorra modificare le condizioni della gerenza in conformità alle disposizioni dell’art. 1, dovrà esservi provveduto non oltre 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 7. È istituito un Ordine dei Giornalisti che avrà le sue sedi nelle città ove esiste Corte d’Appello. L’Ordine costituirà i suoi Albi Professionali che saranno depositati presso le cancellerie delle Corti d’Appello.
L’esercizio della professione giornalistica è consentito solo a coloro che siano iscritti negli albi stessi. Le norme per tale iscrizione verranno stabilite con speciale regolamento.
Art. 8. È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge. Con regolamento da emanarsi entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge saranno date le norme occorrenti per la sua esecuzione.
È data inoltre facoltà al governo del Re di coordinare e pubblicare, in Testo Unico per tutto il Regno, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il regio editto 26 marzo 1848, n. 695, e le altre leggi vigenti sulla stampa. Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addì 31 dicembre 1925
Vittorio Emanuele.
Federzoni-Rocco
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