SENTENZA TAR SICILIA SU FARMACIA DEI SERVIZI – DOVEROSO CHIARIMENTO DI SBV-UAP SULLE DICHIARAZIONI DI FEDERFARMA


Pubblicato il 12 Settembre 2024

comunicato stampa

Come ampiamente pubblicato su tutta la stampa il TAR Sicilia con varie sentenze ha dato ragione ai diversi ricorrenti tra i quali il Presidente Nazionale e della Regione Sicilia di SBV-UAP (U.A.P. Unione ambulatori e poliambulatori e S.B.V. Sindacato Branche a Visita), dottore Salvatore Gibiino, sulla illegittimità delle farmacie ad aprire ambulatori al di fuori della sede farmaceutica mentre per quelli interni rimanda a successiva udienza fissata a gennaio 2025.

Pronta la risposta a Federfarma e alla FOFI (Federazione Ordine dei Farmacisti)

Afferma il dottore Salvatore Gibiino:

“La pronuncia del TAR Sicilia ribadisce la piena legittimità del farmacista a eseguire, nei locali della farmacia, tutte le prestazioni sanitarie della ‘Farmacia dei Servizi’ nell’ambito del quadro normativo tracciato dal D. Lgs. 153/2009 e dai successivi provvedimenti legislativi” dichiarazione parziale in quanto si è dimenticato di specificare che vi sono anche dei “precedenti provvedimenti legislativi” che nessuna norma ha abrogato e che attualmente poche farmacie, su migliaia, stanno applicando. Vedi il DL 502/1992, la stessa legge 153/2009, Decreto 16/12/2010 (GU 57 del 10/03/2011) e l’elenco potrebbe continuare all’infinito.

Facciamo solo alcuni esempi sulla illegitimità ad aprire ambulatori sia interni che esterni alle farmacie se non si applicano le seguenti normative (facciamo solo qualche esempio, ma potrebbero essere infiniti) Il Decreto 16/12/2010 recita all’art. 4 comma 2 “Le attività erogate presso le farmacie devono essere effettuate nei limiti dei rispettivi profili professionali (vedi la presenza di infermieri e di operatori socio sanitari, di fisioterapisti ecc. ecc.), nonché nel rispetto delle altre disposizioni di legge (vedi le norme sull’accreditamento istituzionale con gli oltre 400 requisiti da avere e mantenere e tantissimo altro), e sotto la vigilanza dei  preposti organi regionali (e non l’illegittimo silenzio/assensoad aprire senza alcuna regola “controllata dalla ASP)

Lo stesso decreto all’art. 3, a proposito degli ECG, Holter ECG, pressori ecc., impone che la “telecardiologia  (cioè mettere in linea diretta il cardiologo con il paziente e non l’illeggittimo, sempre a nostro avviso, telereferto in cui il paziente non  colloquia col cardiologo). Lo stesso articolo impone anche che il farmacista “debba effettuare il collegamento con centri di cardiologia accreditati dalle Regioni   sulla base di  specifci requisiti tecnici…” e non con cardiologi residenti forse in Pakistan, in Cina o chissà dove.

La stessa nota 58767 (che fa riferimento alla L.  153 – apertura ambulatori all’interno della farmacia di cui il TAR rimanda la discussione a gennaio 2025) al punto 4 rimpone alle ASP di verificare i “requisiti strutturali” quindi non il semplice “parere igienico/sanitario”. Per esempio sala d’aspetto dedicata, bagno dei disabili, ricambio d’aria, privacy, fascicolo sanitario elettronico, presenza dei Direttore sanitario Medico e non Farmacista e ben altri 400 requisiti tutti o quasi tutti disattesi dalle farmacie che spesso e quasi sempre aprono “ambulatori interni” in sottoscale, camerini, pezzi di corridoio ecc. ecc. Norme confermate da diversi decreti e note emanate dallo stesso Assessorato in cui si specificano i requisiti strutturali specificati dallo stesso DASOE che addirittura emana una nota esplicativa in cui precisa che le autorizzazioni sanitarie devono sottostare ai criteri emanati dalla regione (DA 724/2022, DA 20/2024, DA 436, L. 231 ecc.).

La legge 153 prevedeva esami di screening sulla “popolazione sana” quindi un ruolo della Farmacia dei Servizi perfettamente condivisibile dalle nostre Associazioni di Categoria indirizzato alla “prevenzione primaria”. Con queste prerogative il Farmacista ci troverà sempre al suo fianco ed in piena collaborazione. Ben diverso invece, forse su pressioni di lobby, è stato oltrepassare quel limite invalicabile delle “competenze mediche” che sono di pertinenza del medico, addirittura specialista e non sicuramente di un farmacista che non ha mai  studiato “medicina”, non è abilitato all’arte medica, non può e non potrà essere mai il Direttore Sanitario di un ambulatorio medico, anche se qualche paradossale ed indebita legge lo possa prevedere.


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