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“Trantinate”: regolamento anti-evasione, denuncia di associazioni imprenditoriali
Pubblicato il 14 Luglio 2025
COMUNICATO UPLA CLAI – CONFCOMMERCIO – CNA
“Regolamento anti-evasione inaccettabile, serve proporzionalità“
Il regolamento comunale che disciplina le misure per contrastare l’evasione dei tributi comunali predisposto dall’assessorato ai tributi del Comune di Catania, tra l’altro senza un confronto con le organizzazioni di categoria, non può essere assolutamente approvato nella formulazione proposta.
UPLA CLAI – Confcommercio e CNA guardano, quindi, con favore e fiducia al lavoro di rettifica che sta facendo il Consiglio Comunale nelle commissioni di merito che hanno avuto la sensibilità, ancora una volta, di confrontarsi con il mondo delle imprese.
Il documento disposto dall’assessorato ai tributi presenta, infatti, troppe lacune non rispondendo, a giudizio delle scriventi organizzazioni, a principi e criteri di equità, proporzionalità e ragionevolezza. Esso prevede una unica sanzione, la sospensione di 90 giorni, per ogni tipo di inadempimento tributario, da applicarsi trascorsi inutilmente i termini per i relativi pagamenti. La proposta di regolamento, così, non si pone in linea con la giurisprudenza, ed in particolare con la sentenza 185/2021 della corte Costituzionale che nel richiamare la necessità che anche le sanzioni amministrative rispondano al principio di proporzionalità ritiene “costituzionalmente illegittima la previsione di sanzioni rigide e di rilevante incidenza sui diritti dell’interessato per ipotesi di gravità marcatamente diversa”. In tal senso val la pena rilevare che la proposta di regolamento dell’assessorato ai tributi pone sullo stesso livello sanzionatorio coloro che sono solamente morosi e coloro che hanno occultato l’obbligo tributario omettendo le dichiarazioni – iscrizioni in elenchi e ruoli comunali. Non si può, inoltre, sottacere che la sanzione della sospensione di 90 giorni determina una irreversibile crisi aziendale specie nei casi in cui l’impresa sia di modeste dimensioni ponendosi in contrasto con l’art. 3 Costituzione in combinato disposto con gli art. 41, 42 e 117 della stessa e con le norme europee che tutelano il diritto di proprietà e di impresa. Per quanto detto, pur condividendo pienamente, ogni attività amministrativa e regolamentare che contrasti i fenomeni di evasione, si ritiene e si chiede che il nuovo regolamento sappia coniugare equità e proporzionalità della sanzione con l’esigenza di lotta all’evasione.
Le segreterie UPLA CLAI – CONFCOMMERCIO -CNA.
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UPLA-CLAI CONFCOMMERCIO CNA
della Provincia di Catania
Catania 18 giugno 2025
Alle spett.li
I° -IV ed XI° Commissione
Consiliare Permanente
del Comune di Catania
All’ Assessore ai Tributi
p.c. Presidente Consiglio Comunale
p.c. Sindaco di Catania
Loro sedi
Oggetto: osservazioni e richiesta di modifiche al regolamento comunale “disciplina delle misure preventive per sostenere il contrasto all’evasione dei tributi locali” ai sensi dell’art.15 ter D.L. 30.04.2019 n. 34, così come modificato dalla legge di conversione n. 58 del 28.06.2019.
Le scriventi organizzazioni con riferimento al regolamento di cui in oggetto, nel ritenere condivisibili gli obiettivi generali, preliminarmente rilevano che l’art. 15-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, non impone ai Comuni l’adozione di specifici regolamenti restrittivi, ma si limita a riconoscere loro la facoltà di introdurre tali misure, qualora ritenute necessarie. Tale circostanza potrebbe indurre a predisporre un regolamento meno afflittivo che, tra l’altro, preveda una norma transitoria per coloro che entro 180 dall’approvazione dello stesso regolarizzino la loro posizione senza l’applicazione di sanzioni (od una riduzione delle stesse).
Nel caso in specie si evidenzia che la formulazione proposta dall’Amministrazione Comunale pone, a ns. avviso erroneamente, sullo stesso piano giuridico e sanzionatorio fattispecie diverse e cioé la posizione di coloro che sono inadempienti rispetto ad una obbligazione pecuniaria, e cioè morosi, e coloro che, invece, hanno occultato, totalmente od anche solo parzialmente, l’obbligo tributario, e cioè evasori, non effettuando le relative dichiarazioni .- iscrizioni a ruoli comunali -in ordine a uno o più tributi (TARI – TOSAP – Imposta Pubblicità – etc..) o effettuandole in modo infedele.
In sostanza la differenza tra le due fattispecie risiede nel fatto che la morosità riguarda l’inadempimento di un’obbligazione pecuniaria, mentre l’evasione, così come nel contesto fiscale, si riferisce all’occultamento o alla mancata dichiarazione di posizioni tributarie, di redditi o beni al fine di non pagare le tasse dovute.
La colpa dei primi ed il dolo dei secondi non può essere messo sullo stesso piano, deve trovare una sostanziale differenziazione sanzionatoria.
Porre due fattispecie ben distinte, morosi ed evasori, colpa e dolo, sullo stesso piano e sullo stesso livello di somministrazione della sanzione determina una condizione di deprecabile non equità sociale, ma soprattutto si pone in contrasto con i dettami Costituzionali riferiti ai principi di equità, ragionevolezza e proporzionalità.
In tal senso si richiama la sentenza C.C. 185/2021 che prospetta anche per le sanzioni amministrative “l’esigenza che non venga manifestamente meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell’illecito sanzionato; evenienza nella quale la compressione del diritto diverrebbe irragionevole e non giustificata”.
Inoltre, proprio con riferimento alle sanzioni amministrative, la C.C. specifica che “il principio di proporzionalità trova la sua base normativa nell’art. 3 Cost. in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti a volta a volta incisi dalla sanzione (sentenza n. 112 del 2019); diritti che, nel caso in esame, il giudice a quo identifica, per l’appunto, nel diritto di proprietà e nella libertà di iniziativa economica. Previsioni sanzionatorie rigide, […] che colpiscono in egual modo, e quindi equiparano, fatti in qualche misura differenti, debbono rispondere al principio di ragionevolezza»:
Ne deriva l’esigenza di verificare se anche le infrazioni meno gravi, nel caso in specie quelle dei morosi, tra quelle comprese nel perimetro applicativo della previsione sanzionatoria del regolamento comunale de quo, «siano connotate da un disvalore tale da non rendere manifestamente sproporzionata la sanzione amministrativa» comminata (sentenza C.C. n. 112 del 2019).
In tal senso è evidente che il regolamento comunale non distingue tra infrazioni meno gravi e più gravi, pone sullo stesso piano infrazioni differenti, materializza una rigidità della sanzione invece che una sua gradualità, rende sproporzionata la sanzione per l’infrazione meno grave rispetto a quella più grave. In concreto non si rileva alcuna differenza sanzionatoria tra le diverse fattispecie (morosi ed evasori totali, colpa e dolo) né una gradualità d’intervento sanzionatorio all’interno della singole fattispecie.
In tale quadro rientra il regolamento comunale che, così, contrasta con la sentenza 185/2021 della Corte Costituzionale anche nella parte ove essa ha ritenuto “costituzionalmente illegittima la previsione di sanzioni amministrative rigide e di rilevante incidenza sui diritti dell’interessato per ipotesi di gravità marcatamente diversa (sentenza n. 88 del 2019), o suscettibili, comunque sia, di condurre, nella prassi applicativa, a risultati sanzionatori palesemente eccedenti il limite della proporzionalità rispetto all’illecito commesso (sentenza n. 112 del 2019)”.
Inoltre la sanzione amministrativa prevista dal regolamento comunale, ad avviso delle scriventi Organizzazioni, inciderebbe irragionevolmente, sia sul diritto di proprietà dell’autore dell’illecito, sia sul diritto di esercitare liberamente un’attività d’impresa, essendo in grado di determinare,
per la sua natura e consistenza,
«una irreversibile crisi aziendale», specie nei casi in cui l’impresa sia di modeste dimensioni ed addirittura l’attività sospesa o definitivamente chiusa sia l’unica fonte di sostentamento. Tale fattispecie, ex C.C. 185/2021, si porrebbe, quindi, in contrasto con l’art. 3 Cost., in combinato disposto con gli artt. 41 e 42 Cost., nonché con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU e agli artt. 16 e 17 CDFUE, «quali norme che in ambito europeo tutelano il diritto di proprietà e il diritto d’impresa».
Poiché obiettivo dell’Amministrazione è la prevenzione del grave fenomeno dell’evasione, tenuto conto che la vera condizione di evasione deve essere individuata in capo a coloro che si sottraggono integralmente od anche parzialmente al pagamento di imposte e tributi, omettendo, scientemente e con dolo, dichiarazioni – denunce – iscrizioni in elenchi e ruoli comunali o che abbiano fatto le stesse in maniera infedele, il regolamento comunale deve
intervenire esclusivamente nei confronti di costoro.
Per quanto detto, in prima istanza, si Chiede all’Amministrazione Comunale il ritiro della proposta di deliberazione al fine di provvedere ad una nuova articolazione della stessa aderente ai dettami costituzionali appena descritti ed in particolare
a) differenziando le diverse fattispecie e le relative sanzioni;
b) graduando la sanzione anche all’interno della stessa fattispecie.
In ogni caso, in seconda istanza, reiterando la opportunità – necessità di limitare l’applicazione del regolamento alla fattispecie degli evasori totali come sopra individuati, rilevando che, anche se applicato solo a detta fattispecie, il regolamento delinea un allarmante, pericoloso e spropositato regime sanzionatorio, si Chiede di apportare le modifiche seguenti:
● art. 1 comma 4 dopo le parole “ ad altri soggetti” aggiungere le parole “e i tributi non attinenti lo svolgimento dell’attività economica;
● art. 2 comma 1 cassare lettera b);
● art. 2 comma 2 sostituire € 1.000 con € .5.000;
● art 2 comma 3 – 1° periodo – dopo le parole “tramite una rateizzazione aggiungere le parole “ che potrà avere di durata fino a 84 mesi per importi fino a € 5 mila e fino a 120 mesi per importi superiori.
● art.2 comma 3 – 2° periodo – cassare e sostituire con “Tale rateizzazione realizza l’irregolarità rilevante qualora non siano state pagate almeno 6 rate”;
● art. 2 comma 3 – cassare il 3° periodo – e cioè da “In caso di rateizzazione” fino a “l’importo del debito residuo”;
● art.2 comma 3 cassare il 4° periodo da “In caso di rateizzazione delle somme dovute” fino “del presente regolamento”
● art. 4 comma 2 sostituire il termine “30 giorni” con “90 giorni”
● art. 4 comma 3 sostituire il termine “novanta giorni” con il termine “2 giorni”;
● art, 4 comma 4 modificare interamente, come segue: “Qualora il contribuente interessato non regolarizzi la propria posizione entro il termine di cui sopra, l’Ufficio SUAP entro i 60 giorni successivi procederà con determina dirigenziale ad emettere un provvedimento di sospensione di 3 giorni e se, entro tale ultimo termine, perdura l’insolvenza ulteriore provvedimento di sospensione per ulteriori 5 giorni”;
● art.4 comma 7: sostituire le parole “di una sola rata” con le parole “di almeno sei rate”;
● art. 5 comma 8 sostituire le parole “provvedimento di diniego” con le parole “provvedimento di sospensione”
● art. 5 comma 9 sostituire le parole “ “provvederà ad esprimere diniego sulle segnalazioni certificate”” con “provvederà a emettere atto di sospensione degli effetti delle segnalazioni certificate”;
● art. 6 comma 2 cassare la parola “revoca” e sostituire le parole “30 giorni” con le parole “90 giorni”.
In conclusione si raccomanda, altresi,
– con riferimento all’art. 2, per le pretese derivanti da atti impositivi, di voler considerare l’irregolarità rilevante solo dopo il mancato recupero conseguente alla notifica della cartella di pagamento, regolarmente notificata e non contestata o in alternativa in presenza di sentenza definitiva;
– occorre tenere in considerazione il ravvediemtno operoso del contribuente. Pertanto occorre approntare un articolo in favore per chi si adopera sua sponde al pagamento di quanto dovuto. Deve essere consentita una riduzione delle sanzioni e un ampliamento dei termini;
– occorre ampliare i termini di regolarizzazione per le attività produttrici di rifiuti speciali pericolosi e non che conferiscono anche con servizio privato i rifiuti.
Distinti saluti.
Firmato
Le segreteria di UPLA CLAI – CONFCOMMERCIO – CNA.



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