“Cittadella dell’ingiustizia”: quello che non è stato detto dopo l’approvazione della delibera comunale


Pubblicato il 19 Settembre 2020

In merito alla delibera del consiglio comunale sulla Cittadella Giudiziaria.

Il consiglio comunale, giorno 17 settembre, ha deliberato l’approvazione del progetto edilizio della nuova cittadella giudiziaria, su un parere, non vincolante, reso dalla commissione urbanistica, che doveva valutare la coerenza delle motivazioni, coi riferimenti indicati dai dirigenti degli assessorati preposti. Non si è valutato l’obbligatorio “studio di fattibilità” (DPR 207/2010) che deve contenere tutte le sostenibilità, non solo la compatibilità urbanistica col PRG, indicatori vari che vincolano la scelta autorizzativa e le conformità di legge.

Le motivazioni, i riferimenti e le sostenibilità di legge, (cosa è stato fatto prima di approvare l’opera e cosa sarà fatto dopo, con quali impatti sul comune) dovranno essere indicate nella futura seduta di approvazione del bilancio, dove si dovrà valutare il patto di stabilità e la coerenza contabile con uno senario (ex ante) sviato, contro legge, che non potrà essere sanato in virtù dalla delibera del consiglio. Quindi rimangono in piedi tutte le omissioni e gli abusi di legge, dei dirigenti, contenuti in atti pubblici, con uno scenario che conferma una strategia politica regionale.

Quale soggetto economico che ha ricevuto un danno dalla Pa, che ha omesso la obbligatoria procedura comunitaria appalti (Codice), avviata da una società catanese, master project developer”, specializzata in interventi urbani complessi, nel 2018, (vedi articolo magazine “le iene sicule” del 15.09.2020), vorrei porre all’attenzione della comunità e dei dirigenti, alcune domande, che sarebbe opportuno girare all’assessore Falcone nel previsto dibattito pubblico e al Ministro Bonafede che presto sarà a Catania.

Domande che l’’amministrazione comunale e la sua maggioranza, non si sono poste prima di andare in consiglio comunale e attivare una delibera con presupposti parziali. Da Project manager e da professore ai miei studenti universitari ho sempre indicato che per fare progetti sostenibili e finanziabili (come indicato dalla comunità europea nel rispetto di Trattati e direttive trasversali) è necessario porsi le domande giuste:

  1.  Possono norme secondarie sostituire normative comunitarie in materia appalti e opere pubbliche.

  2. I dirigenti possono indicare in atti amministrativi che influenzano le scelte degli organi deliberativi (consiglio comunale) e gestiscono le fasi delle gare appalti, indicare false motivazioni e falsi riferimenti normativi, per giustificare scelte discrezionali e soggettive per adempiere ad una richiesta gradita agli amministratori politici.

  3. Possono i dirigenti ignorare le riforme intervenute nel 2011, sui contratti pubblici che hanno indicato come la legittimità della procedura pubblica non è solo più normativa (indicando le leggi senza dimostrare la coerenza), procedura che deve basarsi sulla corretta programmazione ex ante e da un’adeguata fase documentale (da produrre agli atti), dove lo studio di fattibilità, delle alternative, e condizione essenziale da cui partire per le decisioni pubbliche, (senza siamo in presenza di procedura sviata, soggettiva, discrezionale, contro legge e gli organi di controllo devono intervenire).

  4. Possono preferirsi soluzioni con spesa pubblica o con maggiori oneri finanziari, quando la legge (Codice appalti e leggi contabilità pubblica) obbligano le Pa di valutare e preferire di realizzare l’Opera pubblica con risorse di mercato (senza spesa pubblica).

  5. Si può omettere di applicare il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 agosto 2015 n.133”, che regola l’organizzazione e la ripartizione delle spese giudiziarie tra comuni e Ministero che indica in riferimento agli accordi e alle convenzioni, che non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono, con le risorse finanziarie disponili a legislazione vigente; il decreto indica l’obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

  6. Si può utilizzare un semplice accordo organizzativo (il protocollo d’intesa) che contiene false motivazioni (indicate dai dirigenti regionali e comunali ai sottoscrittori), che non ha prodotto la procedura di legge, con riferimenti che violano la gerarchia delle fonti del diritto (leggi primarie trasversali), per essere utilizzato come lex specialis, per legittimare una procedura pubblica (sviata) che prevede obbligatori passaggi ammnistrativi (omessi), anche se per un’opera statale, una sede giudiziaria.

  7. Si possono ignorare principi e leggi che regolano la gestione del patrimonio comunale di una amministrazione in dissesto finanziario con atti che indicano una volontà politica (sindaco) di violare il patto di stabilità e aggravare il bilancio pubblico, con una soluzione che non fa gli interessi della comunità, rifiutando una proposta che genera sviluppo, maggiori entrate economiche, alienando un immobile pubblico senza la delibera del consiglio comunale, accettando passivamente le scelte della regione.

  8. Lo scenario legato alla procedura realizzativa della “nuova cittadella giudiziaria” non richiede una verifica da parte della Corte dei conti regionale, richiesta del sindaco di comune in dissesto da farsi per verificare la compatibilità col patto di stabilità, a garanzia di legittimità.

  9. Come evidenziato in presenza di varie “incoerenze e incongruenze” denunciate da associazioni, parti sociali e partiti d’opposizione, perché la regione e il comune non hanno avviato un confronto pubblico (previsto dalla normativa) per evitare di generare le criticità denunciate dai partiti di opposizione, attori e parti sociali ed economici, preferendo di attivare soluzioni incoerenti, che possono essere rubricabili come: violazione di legge (principi in materia di patrimonio disponibile)”; “Eccesso di potere per illogicità manifesta; un eccesso di potere per travisamento dei fatti; eccesso di potere per difetto e/o insufficiente motivazione; eccesso di potere per sviamento”; “Violazione di legge (artt. 42, 48 e 107 T.U. Enti locali D, Lvo 18 agosto 2000 n. 267; violazione del regolamento comunale in materia di patrimonio; Incompetenza; Violazione di legge (legge n. 241 del 1990, come modificata dalla L. n. 15/05; Principi in tema di trasparenza efficienza e buon andamento dell’amministrazione)”; “ Violazione di legge (Principi in materia di corretto procedimento ed andamento ed efficienza della P.A.; art. 97 Cost.); Eccesso di potere per difetto e/o insufficiente motivazione; eccesso di potere per illogicità manifesta e sviamento”: violazione delle normative in materia contabile, e altre normative vincolanti.

  10. Possono dirigenti e uffici regionali sostituirsi al consiglio comunale nelle decisioni, (atti) demolendo un immobile iscritto “proprietà del comune”, senza i passaggi di legge, visto che tali atti sul patrimonio, che non può dubitarsi che le delibere in questione rientravano nella competenza dell’organo consiliare (cui spetta, ex art. 42, comma 2, lett. l), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Queste sono le principali domande che politici e dirigenti dovrebbero porsi quando agiscono per l’interesse pubblico, invece di interpretare le leggi per giustificare scelte politiche, discrezionale, soggettive, sviate.

Cui prodest ?

D.A. Carbonio – Project manager Opere Pubbliche.

 

 

 

 

 


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