Ritardo prolungato: Volotea e Vueling condannate


Pubblicato il 03 Ottobre 2021

Due famiglie siciliane avevano subito disagi e non erano riuscite a far valere i loro diritti con il reclamo: Confconsumatori ha ottenuto due sentenze esemplari

 

Catania, 1 ottobre 2021 – La corsa per arrivare in aeroporto e poi la delusione: il volo non parte prima di 5 o 7 ore di ritardo, con disagi e spese impreviste per i passeggeri. Quali sono i loro diritti in questi casi? E cosa fare se il reclamo non è sufficiente per farli valere? Confconsumatori ha ottenuto due importanti sentenze, emesse dai Giudici di Pace di Catania e Mascalucia, che fanno chiarezza sugli obblighi delle Compagnie nei confronti dei passeggeri in caso di ritardo prolungato.

VOLOTEA: 5 ORE DI RITARDO – Nel primo caso il Giudice di Pace di Catania, avv. Salvatore Magazù, si è pronunciato su un disservizio della compagnia Volotea: una famiglia di tre persone doveva recarsi da Catania a Venezia con partenza alle 14, ma il volo è decollato alle 18,55, ovvero quindi quasi cinque ore dopo. Il Giudice ha riconosciuto il diritto dei passeggeri alla corresponsione della compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento Comunitario n. 261/2004 di 250 euro ciascunooltre al danno non patrimoniale di 70euro ciascuno; e quindi complessivi 320 euro per ciascun passeggero.

VUELING: RITARDO, BUS E TAXI A NOTTE FONDA – Nel secondo caso il volo Catania-Firenze doveva partire alle 16,25 ma i passeggeri, una signora con il figlio minore, prima hanno appreso di una riprogrammazione per le ore 21,50 verso Pisa, poi posticipata alle 23, e quindi, una volta atterrati, sono stati condotti con bus fino all’aeroporto di Firenze. Mamma e figlio sono arrivati, quindi, a destinazione in piena notte, con quasi 7 ore di ritardo, e sono stati costretti a raggiungere la città in taxi. Il Giudice di Pace di Mascalucia (CT), Dott. Antonio Lentulo, ha condannato la compagnia Vueling al pagamento della somma di 250 euro ciascuno per la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento Comunitario n. 261/2004, oltre a 55 euro per il pagamento del taxi. Quest’ultima somma è stata riconosciuta sempre in virtù di quanto previsto dal regolamento per i risarcimenti supplementari.

In entrambi i casi le compagnie sono state condannate anche al pagamento delle spese legali dei giudizi.

I principi fissati dalla Corte di Giustizia Europea in materia di ritardo prolungato continuano ad avere applicazione anche con queste due pronunce – hanno dichiarato Mara Colla, Presidente nazionale di Confconsumatori e Carmelo Calì, responsabile Trasporti e Turismo dell’associazione e Presidente di Confconsumatori Sicilia, che ha assistito in giudizio i consumatori – I passeggeri hanno ottenuto il riconoscimento dei loro diritti nei confronti delle compagnie, che non avevano accolto le richieste dei reclami. Importante anche la condanna al risarcimento supplementare previsto dal Regolamento Comunitario. Ci auguriamo che anche queste sentenze possano costituire un deterrente nei confronti dei dinieghi opposti quasi sempre dai vettori aerei”.


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