Catania, Stancanelli: Raddoppia!!! Ma ci chiedono: poteva ancora candidarsi alle nazionali? Ecco cosa dice la legge


Pubblicato il 29 Dicembre 2012

Conferenza stampa con annuncio…

di iena politica

Errare è umano, perseverare è diabolico. Saggezza antica, che la modernità dimentica talora. E così il sindaco di Catania Raffaele Stancanelli non si dimetterà: niente Parlamento, niente Senato. Resta a fare il primo cittadino in una città disastrata (anche e soprattutto per colpe non sue) e si candida al possibile bis in maggio, alle comunali.

Stamane (nella foto un momento) l’annuncio: fra silenzi, applausi e qualche lacrimuccia. Le ragioni del “cuore” e del “cervello” -questo il leit-motiv dell’ “orazione” del sindaco davanti ai giornalisti e in mezzo ad assessori, consiglieri e vasta platea comunale.

Un discorso in fondo abbastanza onesto (con annesso bigliettino d’amore di un bambino, molto commovente, nella foto): peccato che la città avrebbe bisogno di tanto. Ma è storia vecchia.

E non è finita: annunciato anche dal 26 gennaio prossimo un movimento civico “stancanelliano”: aiuto!

Ma Stancanelli aveva ancora la facoltà di optare tra Catania e Roma? Ce lo hanno chiesto in tanti e sono anche giunte diverse richieste di chiarimento alla mail della nostra Redazione. Siamo andati, così, a rispolverare la normativa vigente e la consegnamo alle vostre illuminate valutazioni. Ecco la norma che regola la candidabilità a Camera e Senato della Repubblica Italiana.

7. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 6, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 2) (così come modificato dall’art. 3 della Legge 270 del 2005). Non sono eleggibili (al Parlamento nazionale, ndr):a) i deputati regionali o consiglieri regionali (9);b) i presidenti delle Giunte provinciali;c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;e) i capi di Gabinetto dei Ministri;f) il Rappresentante del Governo presso la Regione autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d’Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche (10);g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri (11).

Le cause di ineleggibilità, di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati (12).

Per cessazione dalle funzioni si intende l’effettiva astensione da ogni atto inerente all’ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell’incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa (13).

L’accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c).Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell’Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art. 11.In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (14) (15).

I centoventi giorni contateli non tenendo conto del giorno del voto, ovvero 13 e 14 aprile, ma di quello dell’insediamento della Camera, ossia 29 aprile. Oggi, quindi, era l’ultimo giorno utile per Stancanelli.


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