CATANIA – “Apprendiamo, con vero dispiacere, solamente dalla stampa – afferma il Segretario Provinciale Avv. Pietro Lipera – nonostante la nostra presenza in seno al consiglio metropolitano, di esser stati totalmente esclusi dal novero dei delegati che affiancheranno il sindaco della Città Metropolitana, Avv. Enrico Trantino, nella conduzione amministrativa dell’ente. Una sgrammaticata decisone politica, atteso […]
Regione Sicula “Frittatona Province”, ricorso su commissariamento Caltanissetta, Tar Palermo: udienza nel merito il 5 dicembre
Pubblicato il 09 Luglio 2013
Da poco si è conosciuta la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale…di iena giudiziaria
“Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, fissa per la discussione del ricorso nel merito l’udienza pubblica del 5 dicembre 2013, ore di rito. Spese compensate tra le parti costituite.” Cosi, con ordinanza, hanno deciso i giudici della prima sezione del Tar Palermo, composta dal Presidente Filoreto D’Agostino, dal consigliere Federica Cabrini e da Maria Cappellano, primo referendario, estensore.
Questo l’esito che lascia aperte tutte le possibilità sul ricorso avanzato da Upi e Urps, con gli avvocati Felice Giuffrè e Ida Nicotra, sul commissariamento della Provincia di Caltanissetta.
Insomma, tutto rinviato a dicembre per valutare la questione di legittimità dell’art. 15 dello Statuto Siciliana (quello che prevede i Liberi Consorzi di Comuni) rispetto alla Costituzione italiana. Si tratta di una “sospensiva” tecnica. Comunque, non si sospende la vigenza dei commissari.
Bene i giudici, fra l’altro, hanno scritto in ordinanza che
“… Ritenuto che: la questione centrale attiene alla presunta illegittimità costituzionale dell’art. 15 dello Statuto siciliano, da approfondire necessariamente nella più appropriata sede di merito; non sussiste l’allegato periculum in mora, tenuto conto del limite temporale previsto dalla normativa regionale applicata (31.12.2013) e dal pedissequo decreto impugnato; nonché, della contrapposta esigenza di contenimento della spesa pubblica derivante da eventuali consultazioni elettorali nelle more della prevista istituzione, con apposita legge, dei liberi Consorzi comunali; le esigenze di parte ricorrente possono, pertanto, essere adeguatamente tutelate con la fissazione dell’udienza di discussione del ricorso nel merito ex art. 55, co. 10, cod. proc. amm.; mentre va respinta l’istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato; le spese della presente fase di giudizio possono, in atto, essere compensate tra le parti costituite; mentre nulla deve statuirsi nei riguardi i quelle non costituite”.



Lascia un commento