Scandalo Cittadella giudiziaria: le parole dell’ing. Palermo


Pubblicato il 12 Settembre 2020

Pubblichiamo quanto detto oggi, nel corso della conferenza stampa del M5s sulla cittadella giudiziaria, dall’ing. Arturo Palermo (nella foto). Ecco le sue parole:

“SULLA PROCEDURA PER APPROVARE IN VARIANTE IL PROGETTO DEI NUOVI UFFICI GIUDIZIARI IN VIALE AFRICA

Il procedimento messo in atto dal Dipartimento Urbanistica della Regione Siciliana per l’approvazione del progetto dei “Nuovi uffici giudiziari della città di Catania” ai sensi dell’art. 7 della L.R. 65/1981 e s.m.i. nel caso in specie non può trovare pedissequa applicazione.

Infatti l’art. 1 del D.P.R. 30 luglio 1950 n. 878 e s.m.i. stabilisce che: “Per le grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale, di cui al successivo art. 3, l’amministrazione regionale svolge una attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato”. L’art. 3 cita: “Sono considerate grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale ai sensi dell’art. 14, lettere g) e i) dello statuto: …….. Le costruzioni di edifici per servizi statali, nonché gli edifici destinati a sedi giudiziarie la cui costruzione sia assunta dallo stato a proprio carico”.

La recente sentenza n. 1604/2020 del 01.07.2020 del T.A.R. Sicilia, sezione di Catania, spiega, tra l’altro, (v. pagg. 10, 11 e 12) che il finanziamento dei Nuovi Uffici Giudiziari di Catania, nonostante una sorta di partita di giro, è a totale carico dello Stato, e, quindi, l’opera è da qualificarsi come “grande opera pubblica di prevalente interesse nazionale”.

Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383, con le modifiche apportate dall’art. 5–ter del D.L. 18.04.2019 n. 32, per le opere pubbliche di interesse statale l’accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi è fatta dallo Stato di intesa con la Regione interessata.

Nel caso in specie, dunque, è il Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria a valutare la conformità urbanistica dell’opera e, eventualmente, a mettere in moto le opportune procedure per addivenire ad una variante.

Ma, in ogni caso, l’iter messo in moto per l’approvazione di un progetto in variante è prematuro, giacchè è stato saltato a piè pari un passo molto importante voluto dalla legge. Infatti, a norma dell’art. 23, comma 5 delD.Lvo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei contratti): “Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività” e, ancora “Per i lavori pubblici di importo pari o superiori alla soglia di cui all’art. 35 (è il caso che ci riguarda) ….il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all’art. 3, comma 1, lettera ggggg-quater…” L’art. 18 del D.P.R. 207/2010, (Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici, per le parti ancora in vigore), illustra nel dettaglio le modalità di redazione degli elaborati giustificativi per l’individuazione delle alternative progettuali, con riferimento anche alla localizzazione, e l’illustrazione delle ragioni della soluzione selezionata. Dunque, prima si dimostri, ai sensi di legge, che la scelta del sito del sito sia idonea, essendo state valutate tutte le altre alternative, e poi, sulla soluzione individuata, si chieda, eventualmente, l’approvazione del progetto in variante.

In sintesi, a parte l’errata individuazione del soggetto preposto ad avviare la procedura di cui all’art. 7 della L.R. 65/1981, il progetto dei nuovi uffici giudiziari non può essere inviato al Consiglio Comunale per il preventivo parere senza che si sia previamente ottemperato a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici in merito alla scelta del sito tra tutte le altre alternative progettuali.

Inoltre, poiché i Nuovi uffici giudiziari sono classificati come grande opera pubblica di prevalente interesse nazionale la stazione appaltante, sia per la progettazione, che per le realizzazione dei lavori, non può essere un organo regionale (Dipartimento regionale tecnico, sin ora individuato), ma va identificato in un organo dello Stato (Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria).

Infine, qualora si intendesse ricorrere per la variante all’art. 7 della L.R. 65/1981, essa fa presente che i progetti, ove compatibili con l’assetto territoriale, possono essere autorizzati dall’assessore regionale per il Territorio, sentiti i comuni interessati. Il progetto di un palazzo di giustizia nel sito di viale Africa non può essere considerato compatibile con l’assetto territoriale, poichè comporterebbe un aumento enorme del carico urbanistico, come si può dimostrare.”

 

 

 

 

 

 


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