Politica e “Legalità catanese”: sulla base di quanto scritto da Ignazio De Luca su “ienesicule” interrogazione parlamentare del “M5S” sull’operato del direttore generale del comune Antonella Liotta!


Pubblicato il 17 Febbraio 2015

ecco il documento:

Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-01621

“Atto n. 3-01621 (in Commissione) 

Pubblicato il 10 febbraio 2015, nella seduta n. 387

CATALFO , CRIMI , BERTOROTTA , GIARRUSSO , PUGLIA , PAGLINI , BLUNDO – Ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie, dell’interno e per la semplificazione e la pubblica amministrazione. –

Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il capo di Gabinetto del sindaco di Catania, dottor Massimo Rosso, nominato il 22 ottobre 2013, (provvedimento di conferimento 03/654), nei 2 anni precedenti ha ricoperto l’incarico di componente del collegio dei revisori dei conti del teatro Stabile di Catania, come rilevabile dal suo curriculum pubblicato sul sito del Comune di Catania. Il teatro Stabile è un ente di diritto privato, finanziato dal Comune di Catania;

l’art. 4 del decreto legislativo n. 39 del 2013 rubricato “Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati” al comma 1 recita: “A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall’amministrazione o dall’ente pubblico che conferisce l’incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico, non possono essere conferiti: … c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento”;

a parere degli interroganti, pertanto, il suddetto incarico sarebbe da considerarsi inconferibile ai sensi dell’art. 4, lettera c) del decreto legislativo;

inoltre il dottor Massimo Rosso, al momento del conferimento dell’incarico stesso, risulta dal 13 luglio 2013 presidente del consiglio di amministrazione della SRR (società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti) area metropolitana;

secondo l’orientamento ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) 19/2014 le società consortili di capitale sono equiparate a enti di diritto privato o finanziati dall’amministrazione o dall’ente pubblico che conferisce l’incarico di cui all’art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 39 del 2013;

di conseguenza ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo anche per questa carica ricoperta, l’incarico sarebbe da considerarsi inconferibile;

considerato che per quanto risulta agli interroganti:

con deliberazione della Giunta municipale n. 15 del 18 febbraio 2014 era stato approvato il piano triennale della prevenzione della corruzione il cui responsabile risulta essere la dottoressa Antonina Liotta (segretario generale titolare e direttore generale del Comune di Catania nonché responsabile della prevenzione della corruzione del medesimo comune), con provvedimento del gabinetto del sindaco OA/09 del 28 gennaio 2014;

il piano prevede all’art. 4.3 (Cumulo di incarichi) che: “Il cumulo in capo ad un medesimo dirigente può comportare il rischio di un’eccessiva concentrazione di potere in un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l’attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri”;

l’area A dell’allegato 4 del medesimo piano, nella sezione rischi comuni nel reclutamento del personale, riporta altresì, come prescrittive: “Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati ” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari”;

nel piano, nella parte sesta, all’art. 6.1, lettera c) (La responsabilità disciplinare per omesso controllo del responsabile della prevenzione), non si individua né quale sia il soggetto dell’amministrazione competente ad istruire il provvedimento disciplinare, né la sanzione da irrogare per gli omessi controlli,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se risulti che la dottoressa Antonina Liotta, nella qualità delle cariche e degli incarichi ricoperti, abbia provveduto ad inoltrare all’Autorità nazionale anticorruzione la dichiarazione annuale di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 2013, relativamente al capo di Gabinetto dottor Massimo Rosso;

quali provvedimenti nell’ambito delle rispettive attribuzioni intendano assumere qualora vengano accertate le irregolarità sollevate.”


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