Catania, processo appello parcheggi: ecco i sei quesiti per la nuova perizia


Pubblicato il 20 Aprile 2012

Oggi e il 27 parola alle Difese per discutere dell’ipotesi di nuova consulenza: poi la decisione dei giudici….

di Iena Giudiziaria, Marco Benanti

Nuova perizia sì, nuova perizia no? Questo il “rebus” da sciogliere al processo di secondo grado cosiddetto per i “parcheggi”, in corso davanti ai giudici della terza sezione della Corte d’Appello di Catania (Presidente Salvatore Costa, a latere Fichera e Castagnola), una vicenda giudiziaria lunga e articolata, culminata, in primo grado, il 30 marzo del 2011, con l’assoluzione, da parte del collegio della terza sezione penale del Tribunale di Catania, presieduto da Filippo Milazzo, di tutti gli imputati ed il dissequestro delle aree di cantiere.In primo grado, nel procedimento per abuso d’ufficio erano imputati l’ex sindaco e attuale parlamentare del Pdl Umberto Scapagnini, nella qualità di commissario per l’emergenza traffico, con lui anche l’ex direttore dell’Ufficio speciale per l’emergenza traffico Tuccio D’Urso (nella foto il giorno dell’assoluzione di primo grado), tre componenti della commissione di valutazione, Mario Arena, Salvatore Fiore e Giovanni Laganà e tre imprenditori, i fratelli Mimmo e Sebastiano Costanzo e Ennio Virlinzi, rappresentanti legali di ditte che avrebbero dovuto realizzare i parcheggi.La Procura della Repubblica, con il Pm Giuseppe Gennaro ha proposto appello: a rappresentare l’Accusa adesso è il sostituto procuratore generale Domenico Platania, che ha chiesto la nuova perizia, con sei quesiti. Oggi hanno parlato alcune Difese e continueranno il 27 aprile prossimo: è emerso la contrarietà alla nuova perizia sulla base della generale non necessità -secondo la Difesa- rilevata rispetto a quanto già accertato in primo grado. Sarà il collegio a decidere se ammettere o la perizia e quindi eventualmente a conferire l’incarico al perito.Ma cosa ha chiesto l’Accusa nell’atto di appello? “…che l’Eccellentissima Corte d’Appello, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente atto, voglia riformare l’impugnata sentenza, e, previa rinnovazione della perizia disposta e l’assunzione delle prove non acquisite nel dibattimento di primo grado, condannare gli imputati alla pena che verrà richiesta dal Procuratore Generale…”.Ecco i sei quesiti:

1 Se le procedure per la scelta del promotore e successivamente del concessionario nei quattro progetti di finanza per cui è processo siano state conformi alle norme di legge e di regolamento che all’epoca dei fatti disciplinavano la materia, tenuto anche conto dei poteri di deroga conferiti al Sindaco di Catania, quale Commissario Straordinario per il rischio sismico e l’emergenza traffico, all’art 2 della OPCM (Ordinanza Presidenza Consiglio Ministri, ndr) nr. 3259 del dicembre 2002;2. Se i progetti eleaborati e presentati dalle imprese concorrenti alla gara per la scelta del promotore possedevano i requisiti di economicità prescritti dalla legge e se dette imprese offrivano adeguate garanzie finanziarie per la successiva realizzazione dell’opera, effettuando partitamente la valutazione comparativa della convenienza economico-reddituale;3. Se le modifiche progettuali pattuite successivamente alla concessione per i parcheggi Europa e Lupo abbiano comportato una modifica sostanziale dell’opera pubblica, tale da rendere necessaria una riapertura della gara per la tutela della par condicio con altri concorrenti anche potenzialmente interessati alla realizzazione dell’opera;4. Se le modifiche progettuali per i parcheggi Europa e Lupo possano avere comportato un danno per il Comune di Catania di Catania ovvero un ingiusto vantaggio patrimoniale per le imprese conseguenziale alla diversa redditività delle botteghe commerciali rispetto alla gestioene degli stalli di superficie;5. Se possa considerarsi conforme alla normativa in tema di finanza di progetto, nonché alla tutela della par condicio tra i partecipanti alla gara, anche potenziali , con riferimento al parcheggio Asiago, la modifica del sito di realizzazione effettuata dal promotore, rispetto a quello previsto nella fase prodromica, con il progetto esecutivo oggetto della gara ad evidenza pubblica per la assegnazione della concessione, e se tale modifica abbia potuto comportare un danno per l’ente pubblico ovvero un vantaggio patrimoniale ulteriore ed indebito per i promotori, nel caso in cui (come poi verificatosi) risultassero comunque aggiudicatari.6. Se, per il parcheggio Verga, sia stata assegnata dal Commissario Straordinario e dal Responsabile Unico del Procedimento alla impresa aggiudicataria, in violazione dell’ art. 832 codice civile, un’area pubblica appartenente in parte al demanio dello Stato e della quale il Comune di Catania non aveva la disponibilità.


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