DIRITTO ALLA CATANESE, CONCORSO PER VICECOMANDANTE DELLA “MUNICIPALE”: PER I GIUDICI NON C’E’ “DANNO IRREPARABILE”. LA GIUSTIZIA PUO ‘ATTENDERE


Pubblicato il 05 Dicembre 2014

ANCHE IN SEDE DI RECLAMO RESPINTO IL RICORSO DEL DOTT. MAGRI’

di iena giudiziaria

Non c’è “periculum in mora” secondo i giudici del Tribunale del lavoro, di primo e secondo grado, in sede di procedura d’urgenza (cosiddetto “articolo 700”): il dott. Giovanni Magrì, ufficiale di polizia giudiziaria presso la Procura distrettuale della Repubblica di Catania, può attendere il giudizio di merito. Tradotto: anni e anni. La “giustizia” arriverà? Forse, magari quando arriverà non servirà a nulla.

Questo, per il momento, è lo “stato dell’arte” nella causa che Magrì ha intentato, con ricorso, contro il comune di Catania, la commissione esaminatrice procedura di mobiltà, e il dott. Stefano Sorbino, vice comandante della “municipale” di Catania, vincitore del concorso, oggetto del contenzioso.

Anche in sede di reclamo, il tribunale ha dato torto a Magrì: niente “periculum” in mora, insomma nessun “danno irreparabile” –secondo i giudici- per il ricorrente. Che ne occupino i giudici di merito.

Nel suo ricorso Magrì ha avanzato precise istanze in tema di danno per lui, in particolare di perdita di chance e di professionalità. I giudici, nella motivazione del rigetto, scrivono, fra l’altro, che si tratta “…non già una situazione di diminuzione patromoniale ma di mancato incremento del reddito attraverso il quale il ricorrente sperava di far fronte più agevolmente a spese e situazioni preesistenti…”E ancora: “…del tutto generica è stata poi la prospettazione relativa al danno alla professionalità ipoteticamente derivante dalla perdita di chance di ottenere il nuovo posto lavorativo così come quella relativa alla intollerabilità del protrarsi dello stress derivante dalle attuali funzioni ricoperte dal ricorrente di ufficiale di polizia giudiziaria presso la Procura distrettuale della Repubblcia di Catania…”

Cosa aveva scritto il giudice di prima istanza? “..non avendo parte ricorrente dedotto alcuna circostanza concreta dalla quale desumere un pregiudizio grave e irrimediabile a beni di rilevanza primaria, o comuque, una lesione a diritti o interessi insuscettibili di una piena restituito in integrum; non ravvisandosi, allo stato, il requisito del periculum in mora la domanda cautelare non può  trovare accoglimento, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla sussistenza del fumus boni iuris..”

Considerazioni: se il ricorrente, fra tot anni, avrà ragione nel merito,quale tutela ai fini del concorso potrà vedersi riconosciuta?

La certezza del diritto a Catania in un concorso pubblico per titoli e colloquio dove finisce?

Non poter vedere riconosciuti i propri diritti minimi ai fini del concorso, non produce un danno di diversi aspetti, sociale, economico, di chance, personale, familiare?

Buona giustizia a tutti.

 

 

 

 

 


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