Tarsu garage: il Codacons vince anche in appello. Rigettati i motivi di appello avanzati dal Comune di Catania


Pubblicato il 13 Febbraio 2012

Clamoroso: la commissione tributaria regionale sentenzia che il tributo non è dovuto. Sconfitta l’amministrazione del “ragioniere” Stancanelli!

di Iena Tartassata

La Commissione Tributaria Regionale ha emesso le sentenze n. 483/34/11, 453/34/11, 450/34/11, 452/34/11, 451/34/11 ed ha dato ragione agli utenti che, assistiti dal Codacons Sicilia, non si sono arresi di fronte alle spese da sostenere per far valere il loro diritto e ha sancito importanti principi in tema di Tarsu garage. L’avv. Floriana Pisani dell’ufficio legale regionale del Codacons Sicilia, spiega che le sentenze evidenziano come, secondo la comune esperienza, il garage di uso privato è luogo adibito al ricovero di uno o più veicoli e quand’anche la persona vi si trattenga per tempi non brevi, non è plausibile ipotizzare che ne derivino rifiuti. Inoltre il contribuente stesso non ha l’onere della prova di dimostrare che il garage non produce rifiuti, ma il fatto stesso che il comune classifichi quel determinato immobile come garage, lo esonera da qualsiasi richiesta di fornire la dimostrazione che non si tratta di un locale idoneo a produrre rifiuti. Queste sentenze sono un’ultima prova del buon lavoro svolto a sostegno dei cittadini sempre più pressati e talvolta tassati ingiustamente.L’avv. Pisani ricorda, inoltre, che la circolare 22 giugno 1994 n. 95/E della direzione generale fiscalità locale ha chiarito che devono considerarsi esclusi dal calcolo della superficie rilevante per l’applicazione della tassa sui rifiuti urbani quei locali il cui uso è del tutto saltuario ed occasionale e nei quali comunque la presenza dell’uomo è limitata temporalmente a sporadiche occasioni ed a utilizzi marginali. I giudici tributari di appello con le sentenze sopra richiamate chiarito che i locali adibiti a garage non sono assoggettabili alla tassa sui rifiuti solidi urbani, restando in questi locali del tutto sporadica e di mero passaggio la presenza dell’uomo quale fattore di produzione di rifiuti urbani.In particolare, è stato affermato che “essendo ipotizzabile una presenza umana sporadica durante la giornata e che si protrae per pochissimo tempo (quello materiale di scendere dall’automezzo ricoverato, di chiudere la portiera e di serrare la porta di accesso, operazione quest’ultima che si effettua da fuori il locale), anche a volerlo, l’uomo non avrebbe neppure il tempo o l’opportunità di produrre rifiuti”.Viene confermato quindi dalla Commissione Tributaria Regionale che i locali accessori alle abitazioni come i “garage”, cantine e solai, utilizzati solo saltuariamente, non sono ricompresi tra le superfici assoggettate alla tassa sui rifiuti solidi urbani come peraltro sostenuto da anni dal Codacons.


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